Bonus mamma di 800 euro: le domande inoltrabili a Inps
È finalmente possibile inoltrare domanda all’Inps per ottenere il premio alla nascita o bonus mamma, di 800 euro una tantum, introdotto dalla legge di Bilancio e riconosciuto dal 1° gennaio 2017 per la nascita o l’adozione di minore a tutte le mamme, senza limiti di reddito. Lo rende noto l’Inps con la circolare n. 78 del 28 aprile 2017 precisando che da tale data sarà disponibile la procedura di acquisizione delle domande che dovranno essere trasmesse solo in via telematica secondo le modalità indicate, anche attraverso i Patronati. Il premio è corrisposto dall’Istituto previdenziale in unica soluzione, per ogni figlio nato o adottato/affidato nel 2017, su domanda della gestante (al compimento del settimo mese di gravidanza) o della madre del minore, per eventi verificatisi dall’1 gennaio, e non concorre alla formazione del reddito. Le domande devono essere presentate dopo il compimento del 7° mese di gravidanza e comunque, improrogabilmente entro un anno dal verificarsi dell’evento nascita/adozione. Per i soli eventi avvenuti dal 1° gennaio al 4 maggio 2017 (data di rilascio della procedura) il termine di un anno, per la presentazione delle domande on line, decorre dal 4 maggio. Nella domanda occorre specificare per quale evento si richiede il beneficio:
compimento del 7° mese di gravidanza (inizio dell’8° mese di gravidanza);
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nascita (anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza - parto prematuro);
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adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983;ù
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affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34 della legge 184/1983.
Per certificare lo stato di gravidanza e il compimento del 7° mese la gestante dovrà allegare alla domanda il certificato di gravidanza in originale o in copia autentica. In alternativa, potrà indicare il numero del protocollo telematico del certificato rilasciato dal medico del SSN o convenzionato Asl (questa procedura di invio telematico non è ancora disponibile al 4 maggio). Solo per le future madri non lavoratrici, in alternativa al certificato, è possibile riportare il numero identificativo a 15 cifre di una prescrizione medica emessa da un medico del SSN o con esso convenzionato, con indicazione del codice esenzione compreso tra M31 e M42 incluso (si tratta dei codici previsti per gli esami gratuiti in gravidanza). Se la domanda è presentata dopo il parto, la madre dovrà autocertificare il codice fiscale del bambino e, nel caso di parto plurimo, indicare tutti i nati in quanto la prestazione è riconosciuta per ogni figlio. Così come nel caso di adozione o affidamento preadottivo di più minori. Gli uffici del Patronato ITAL UIL sono a disposizione delle interessate per consulenza/assistenza gratuite e per l’inoltro delle domande all’INPS (apri qui e cerca la sede del Patronato Ital a te più vicina o contatta il tuo sindacalista Uilca).
Buono di mille euro per i bambini nati o adottati dal 2016
A partire dal 2017 la legge di Bilancio 2017 ha introdotto, tra le varie misure volte a incentivare la natalità e fornire aiuto alle famiglie, un buono di 1.000 euro annui per la frequenza di asili nido pubblici e privati per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2016. In attuazione della citata legge, è entrato in vigore il DPCM 17 febbraio 2017 con il quale vengono stabiliti i criteri e i requisiti per l'erogazione del buono. Ricordiamo che la nuova agevolazione non è subordinata a limiti di reddito in quanto la stessa legge non fa alcun riferimento in tal senso.
Come si legge nel Decreto si tratta di un contributo corrisposto dall’INPS direttamente al genitore richiedente per due diverse misure di sostegno:
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per il pagamento di asili nido;
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per assicurare forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche.
Il buono di 1000 euro su base annua e parametrato a undici mensilità (quindi di circa 90,90 euro al mese) per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, verrà erogato mensilmente al genitore richiedente, fino a concorrenza dell'importo massimo della quota parte mensile, dietro presentazione da parte dello stesso genitore della documentazione attestante l'avvenuto pagamento della retta per l’asilo nido prescelto.
Per i bambini al di sotto di tre anni che non possono frequentare l'asilo perché affetti da gravi patologie croniche il contributo sarà erogato per assicurare forme di supporto presso la propria abitazione. In questo caso il genitore richiedente (convivente con il figlio) dovrà presentare un'attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta, sulla scorta di idonea documentazione, che attesti, per l'intero anno di riferimento, l'impossibilità del bambino di frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica.
Per ottenere il contributo il genitore richiedente presenta domanda all'INPS in via telematica, indicando a quale dei due benefici intende accedere. Inoltre, per ciascun anno, a decorrere dal 2017, le domande possono essere presentate entro il 31 dicembre e il beneficio è erogato secondo l'ordine di presentazione delle stesse e nel limite di spesa previsto. Questa agevolazione è finanziata per il 2017, 2018 e 2019 per poi proseguire a regime dal 2020.
Il Decreto chiarisce anche che i due diversi benefici concessi sono cumulabili con il contributo già vigente per asili nido o baby sitting (rifinanziato e prorogato per il 2017 e 2018). Tuttavia, il nuovo buono per il pagamento di rette di asili nido non può essere fruito, nel corso dell'anno, in mensilità coincidenti con quelle di fruizione dei benefici per l’infanzia e inoltre non è cumulabile con la detrazione del 19% per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio.
Il genitore richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, oppure di uno Stato membro dell'Unione europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, residenza in Italia.
Inps al momento non ha ancora fornito le istruzioni applicative.